18 Set Nullità del matrimonio canonico “ex parte consensus”: il can. 1095, n. 1
La rinnovata concezione del matrimonio che ha trovato espressione nella dottrina del Concilio Vaticano II (il matrimonio quale evento che interessa essenzialmente la vita dei due coniugi; con l’accento sul carattere di impegno personale che esso comporta e quindi dare rilievo alla volontà dei contraenti), ha attribuito maggiore rilevanza al ruolo svolto dal consenso matrimoniale per la valida costituzione del matrimonio.
Illustreremo, quindi, con una serie di articoli dal taglio pratico e di rapida ed agevole consultazione, le varie ipotesi di nullità matrimoniale ex parte consensus delineate dal codice di diritto canonico.
Cominceremo dalle ipotesi di nullità attinenti alla stessa capacità a prestare il consenso, derivante da un adeguato possesso di facoltà psichiche, a porre in essere un atto di volontà idoneo a dar vita al matrimonio.
Si tratta di un particolare caso di incapacità al matrimonio che, come tale, potrebbe essere inquadrato nell’ambito degli impedimenti matrimoniali, di quelle circostanze, cioè, che incidono sulla naturale capacità dell’uomo al matrimonio.
Il Codex Juris Canonici ha delineato, con il canone 1095, ai nn. 1-3, tre figure tipiche riconducibili a tale più generale ipotesi di nullità matrimoniale. È bene precisare che il campo delle anomalie psichiche presenta tale complessità, multiformità, incertezza di contorni da rendere quanto mai problematico il tentativo di operare precise definizioni e catalogazioni.
La mancanza di sufficiente uso di ragione (can. 1095, n. 1)
Sono i casi di grave alterazione delle facoltà psichiche che rendono il soggetto, per usare una espressione comprensibile “incapace di intendere e di volere”, non in grado di autodeterminarsi in modo cosciente e libero nei confronti della normale attività richiesta dalla vita di relazione. Il soggetto non ha un uso adeguato delle facoltà intellettive e volitive.
Tale incapacità può essere provocata:
a) da carenze psichiche di carattere permanente derivanti da malattie mentali o psicosi (schizofrenia, paranoia, psicosi maniaco-depressiva;
b) da malattie organiche che incidono gravemente sulle condizioni mentali del soggetto (uso di alcolici o sost. stupefacenti).
Occorre provare l’antecedenza, la conseguenza e la concomitanza al matrimonio.
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Canone 1095, n. 1 CJC
Sono incapaci a contrarre matrimonio:
- coloro che mancano di sufficiente uso di ragione.
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