Ex can. 290, n. 2, la perdita dello stato clericale può aver luogo per un grave delitto commesso dal chierico.
Spetta al tribunale competente infliggere la pena espiatoria della dimissione dallo stato clericale (can. 1336, §1, n. 5), a norma dei cann. 1720-1728, cioè mediante un processo penale e costituisce la pena massima istituita per i chierici colpevoli di gravissimi delitti.
La perdita per grave delitto può essere comminata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge universale. I primi 4 sono:
Gli altri tre casi previsti dal diritto sono:
Qui trovi la risposta alle tue domande prendi subito un appuntamento