Diritto delle Associazioni

Le associazioni

di fedeli

Il can. 215 del Codice di Diritto Canonico enuncia uno dei diritti fondamentali (dei fedeli in genere, laici e chierici, consacrati mediante la professione dei consigli evangelici) nella Chiesa: il diritto dei fedeli di associarsi.

Le associazioni hanno come finalità quella di esercitare attività rilevanti per la funzione della Chiesa (cf. can. 298), hanno un evidente collegamento con tutti gli stati di vita nella Chiesa e perseguono fini ecclesiali.

Tutte le associazioni di fedeli sono soggette all’attività di vigilanza della competente autorità della Chiesa sia per quanto attiene all’integrità della fede e della morale sia per l’osservanza della disciplina ecclesiastica.

I fedeli devono creare associazioni che hanno natura diversa dalle comunità gerarchiche e dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica.

I 3 elementi costitutivi delle associazioni:
1) sono liberamente volute dai fedeli in forza del loro diritto di associarsi;
2) l’appartenenza è volontaria e libera e riguarda tutte le categorie di persone indipendentemente dal loro stato (chierico, laico, membro di IVC e di SVA);
3) possono essere organizzate liberamente e devono essere descritte negli statuti (da qui la distinzione tra associazione pubblica e associazione privata).

Le associazioni private

e le associazioni pubbliche

Le Associazioni Private

Le associazioni per essere chiamate private hanno statuti che sono obbligate a radigere e che devono essere riconosciuti (ass. private senza personalità giuridica) oppure approvati (ass. private con personalità giuridica) dall’autorità ecclesiastica. Quelle che non chiedono il riconoscimento degli statuti sono dette associazioni di fatto (pur se non menzionate dal Codice).
Gli statuti possono essere riconosciuti o approvati: il riconoscimento è obbligatorio per la costituzione dell’associazione, mentre l’approvazione quando l’associazione richiede la personalità giuridica. La decisione di rifiutare il riconoscimento da parte dell’autorità deve essere motivata e potrebbe essere oggetto di ricorso amministrativo.
Dopo l’approvazione dello statuto, può essere chiesta la personalità giuridica: occorre una specifica domanda ed è oggetto di un decreto dell’autorità competente. Tale riconoscimento non muta il carattere dell’associazione che rimane associazione privata ma con personalità giuridica.
Hanno un’autonomia costitutiva: i fedeli governano l’associazione secondo le disposizioni degli statuti che ne disciplinano anche la soppressione. Restano comunque sottomesse al controllo dell’autorità ecclesiastica. I beni sono amministrati liberamente pur se l’autorità vigila sul loro impiego.

Le Associazioni Pubbliche

Le associazioni pubbliche, oltre dalla volontà dei fedeli che la compongono, necessaria affinché l’associazione esista e operi, sono erette e ricevono personalità giuridica da un decreto dell’autorità.
Il loro statuto è pubblico perché la comunità è stata eretta dall’autorità ed è solo la volontà dell’autorità che fa acquisire la qualifica di pubblico allo statuto.
Gli statuti devono venire approvati al momento in cui viene istituita l’associazione.
Le persone giuridiche pubbliche agiscono in nome della Chiesa (nomine Ecclesiae) e sono degli insiemi di persone e cose costituiti dall’autorità ecclesiastica con l’incarico specifico che è stato loro affidato in funzione del bene pubblico: sono le comunità gerarchiche e le comunità associative che hanno uno statuto e uno scopo definiti dal diritto e che ricevono un riconoscimento ufficiale del loro modo di cooperare alla missione propria della Chiesa.
Alcune associazioni devono essere erette obbligatoriamente come associazioni pubbliche e a differenza delle associazioni private, che possono determinare nei loro statuti il modo di soppressione, possono essere soppresse solo dall’autorità che le ha istituite.

Categorie di Associazioni

A seconda dell’autorità che le ha fondate o riconosciute, le Associazioni sono:
Universali o internazionali se sono erette o dichiarate private dalla Santa Sede. Per essere internazionali non basta che siano dichiarate tali dallo statuto ma deve essere anche dimostrato dall’avere membri in diversi paesi, avere una visione internazionale, favorire gli scambi e i dialoghi tra i membri etc. etc.
Nazionali se sono erette o dichiarate private dalla Conferenza dei Vescovi; esercitano la loro attività su un territorio nazionale e sono gli statuti a dare all’associazione il carattere nazionale e non lo sviluppo della sua attività né la volontà dei suoi membri.
Diocesane se sono erette o dichiarate private dal Vescovo diocesano; esercitano la loro attività nei limiti della diocesi anche se possono estendere la loro attività fuori dai limiti di questa purché lo statuto non lo vieti e a condizione di ricevere il consenso del Vescovo diocesano, se è pubblica, oppure farsi riconoscere da lui, se è privata.

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