Il Diritto amministrativo canonico, come ramo a sé stante dell’ordinamento della Chiesa, cominciò ad essere inquadrato da un punto di vista teorico-dottrinario dalla canonistica italiana e spagnola soltanto agli inizi degli anni sessanta.
Fu in quel periodo che si evidenziò come tutto il Diritto positivo ecclesiale che regola la funzione di governo della Chiesa fosse sostanzialmente Diritto amministrativo.
E ciò, ovviamente, con i necessari distinguo rispetto al modello dell’Amministrazione statuale, poiché, a differenza di questa, l’ordinamento canonico è privo di una vera e propria pubblica Amministrazione.
Nel diritto canonico si può dire che la gerarchia ecclesiastica per raggiungere i fini della Chiesa, in conformità ai suoi principi dottrinali e costituzionali, agisce attraverso strumenti reali (naturali e soprannaturali) e personali operando grazie alle norme canoniche.
E la maggior parte delle norme canoniche, secondo attenta dottrina sono di Diritto amministrativo: così come le norme che regolano i mezzi personali di cui si serve la Chiesa per realizzare i suoi fini (persone, uffici ed organizzazione), l’attività intraecclesiale, i munera docendi e sanctificandi (i più caratteristici mezzi di santificazione), i beni temporali e le norme relative ai servizi, quelle disciplinari ed anche quelle penali.
I presupposti del Diritto amministrativo canonico possono essere riscontrati attraverso:
– l’individuazione dei tre poteri nell’Ordinamento canonico (legislativo, esecutivo e giudiziale) e la loro divisione di attribuzione;
– la vigenza sostanziale del ‘principio di legalità’ e il conseguente primato della Legge e soggezione dell’esercizio delle diverse potestà alla Legge stessa, per quanto ciò non sia assoluto dovendo prevalere comunque il bene spirituale anche del singolo rispetto agli altri valori tutelati dall’Ordinamento;
– l’esistenza di modalità di rapporto tra i diversi soggetti giuridici secondo regole e mezzi diversi dal Diritto dei privati.
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