Il can. 215 del Codice di Diritto Canonico enuncia uno dei diritti fondamentali (dei fedeli in genere, laici e chierici, consacrati mediante la professione dei consigli evangelici) nella Chiesa: il diritto dei fedeli di associarsi.
Le associazioni hanno come finalità quella di esercitare attività rilevanti per la funzione della Chiesa (cf. can. 298), hanno un evidente collegamento con tutti gli stati di vita nella Chiesa e perseguono fini ecclesiali.
Tutte le associazioni di fedeli sono soggette all’attività di vigilanza della competente autorità della Chiesa sia per quanto attiene all’integrità della fede e della morale sia per l’osservanza della disciplina ecclesiastica.
I fedeli devono creare associazioni che hanno natura diversa dalle comunità gerarchiche e dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica.
I 3 elementi costitutivi delle associazioni:
1) sono liberamente volute dai fedeli in forza del loro diritto di associarsi;
2) l’appartenenza è volontaria e libera e riguarda tutte le categorie di persone indipendentemente dal loro stato (chierico, laico, membro di IVC e di SVA);
3) possono essere organizzate liberamente e devono essere descritte negli statuti (da qui la distinzione tra associazione pubblica e associazione privata).
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