La Chiesa cattolica può servirsi dei beni temporali in quanto mezzi per il raggiungimento dei fini propri (can. 1254).
È un diritto nativo ed indipendente (can. 1254, §1) che spetta alla Chiesa in generale, non quindi alla Sede Apostolica (come quando nel can. 1255, invece, ci si riferisce alla questione della proprietà ecclesiastica) né alla Santa Sede.
Di questo diritto potranno avvalersene solo le persone giuridiche pubbliche, (non qualsiasi ente a scopo religioso) che agiscono e possiedono beni in nome della Chiesa.
La capacità patrimoniale spetta a tutte le persone giuridiche, anche private (can. 1255).
Una persona giuridica pubblica è una persona giuridica materialmente e formalmente costituita dall’autorità ecclesiastica – attraverso un decreto o ipso iure – per agire in nome della Chiesa.
Una persona giuridica privata è un soggetto materialmente costituito dall’iniziativa dei fedeli (es. associazioni e fondazioni private) per agire in nome proprio. Formalmente necessitano del decreto speciale concesso dall’autorità competente e non possono essere erette ipso iure (cf. can. 116, §2).
Vi sono poi enti con statuti approvati ma senza personalità giuridica poiché è l’approvazione ad essere un requisito per l’acquisto della personalità giuridica.
Le persone giuridiche pubbliche sono proprietarie di beni ecclesiastici retti dalla disciplina amministrativa del libro V° (can. 1257, §1).
La proprietà delle persone giuridiche titolari è sempre soggetta all’autorità del Romano Pontefice (can. 1256) il quale non ne è “proprietario” ma esercita sui beni ecclesiastici una potestà di governo (potere di vigilanza e di tutela).
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