Il diritto penale canonico è lo strumento con il quale la Chiesa, secondo la sua natura, la sua missione e il suo ordinamento giuridico previene e condanna i fatti delittuosi al proprio interno.
E poiché la Chiesa crede nella forza della grazia, esercita tale potestà condannando il peccato, accompagnando il reo e sostenendo chi si pente e vuole ravvedersi (sacramento della penitenza, del perdono e della riconciliazione).
Le pene della Chiesa non sono però come quelle degli Stati, sono di ordine spirituale ed operano nell’ambito della coscienza.
Da un punto di vista sociale le sanzioni della Chiesa non sono sicure né efficaci.
La pena canonica è ritenuta la extrema ratio: si ricorre ad essa quando gli altri mezzi non hanno raggiunto lo scopo, che nell’ordinamento canonico è triplice:
1) emendamento del reo
2) riparazione dello scandalo
3) ristabilimento della giustizia
Se tali scopi sono raggiunti attraverso la correzione fraterna o la riprensione o altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale, la pena non ha ragione d’essere e l’Ordinario ha l’obbligo di non iniziare alcun processo penale.
Vi sono, però, circostanze in cui è necessario ricorrere alla pena pur se è una sconfitta dei mezzi della persuasione che di per sé dovrebbero essere sufficienti nella cura pastorale.
La principale finalità della pena canonica rimane comunque la conversione del reo, nella speranza che questo accetti la punizione come espiazione del suo peccato e nella prospettiva della misericordia cristiana.
È il can. 1341 ad esprimere lo spirito del diritto penale e ad essere la guida pastorale per i superiori e i giudici che devono applicare il diritto penale nella Chiesa.
Sono 2 i modi per comminare la pena.
pene ferendae sententiae: vengono applicate solo dopo essere state formalmente inflitte dall’autorità. Sono pene a iure nel momento costitutivo ma ab homine in quello impositivo.
pene latae sententiae: si applicano ipso iure alla commissione della trasgressione: non è necessaria una valutazione da parte del giudice o del superiore. Il fatto viene considerato grave dalla norma e alla sua violazione è già associata la pena che verrà soltanto dichiarata. Sono sempre pene a iure, comminate cioè da una legge o da un precetto e sono ridotte a singoli e gravissimi delitti dolosi.
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